Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44069/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44069/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44069/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale Sforza Cristian era stato condannato per il reato di ricettazione, dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen.. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Sforza, eccependo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, tenuto conto che il reato era stato derubricato in quello previsto dal secondo comma dell'art. 648 cod.pen. e non aveva applicato la recidiva contestata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 cod.pen, art. 648 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44069/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (vedi Sez.2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); pertanto, poiché il reato risulta commesso in data 23 novembre 2011, il termine di prescrizione è da individuare nel 23 novembre 2021, non ancora decorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci recidiva nell'infrazione uso di un documento falso perseguimento penale per truffa ricettazione ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 cod.pen
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale Sforza Cristian era stato condannato per il reato di ricettazione, dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen..
art. 648 cod.pen
1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Sforza, eccependo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, tenuto conto che il reato era stato derubricato in quello previsto dal secondo comma dell'art. 648 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA CRISTIAN nato a ROMA il 15/04/1979 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale Sforza Cristian era stato condannato per il reato di ricettazione, dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen.. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Sforza, eccependo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, tenuto conto che il reato era stato derubricato in quello previsto dal secondo comma dell'art. 648 cod.pen. e non aveva applicato la recidiva contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (vedi Sez.2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); pertanto, poiché il reato risulta commesso in data 23 novembre 2011, il termine di prescrizione è da individuare nel 23 novembre 2021, non ancora decorso.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni PieroMessini D'Agostini rD E. P Ys i TATA IN CAMWSI LERIA