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Sentenza — n. 44067/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44067/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44067/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva assorbito il reato di appropriazione indebita in quello di truffa;confernnava la condanna di Errante Parino Maria Luisa ed Errante Parrino Filippo per quest'ultimo reato. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Errante Parrino Maria Luisa. Il difensore osserva che, anche a voler ritenere provato il fatto storico contestato, tale fatto non poteva addebitarsi alla ricorrente per il semplice motivo che lei era il legale rappresentante dell'azienda di famiglia. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che mancavano, nella condotta tenuta dalla ricorrente, i presupposti indefettibili per ritenere configurata una truffa: era vero che i ricorrenti avevano concluso con la persona offesa Scimoncelli un contratto di compravendita di una autovettura, ma non si era mai concretizzato il dolo iniziale e non vi erano gli artifici e raggiri che avrebbero convinto Scimoncelli a concludere il contratto, per cui si era nel campo dell'illecito civile, visto che la mancata immatricolazione e la mancata consegna costituivano un inadempimento contrattuale. 1.3 Il difensore lamenta infine W-fatto la semplicità con la quale la Corte di appello si era pronunciata, ritenendo sufficiente una motivazione improntata sulla sola affermazione che l'assegno consegnato da Scimoncelli era a lei intestato e che la ricorrente aveva prestato rassicurazioni sulla consegna del veicolo.

Regesto Legislator

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art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 44067/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 20.10.2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti.Le spese devono essere poste a carico degli imputati ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen.

Parole chiave

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contratto di compravendita di veicoli lettera di vettura truffa all'assicurazione consegnante garanzia del venditore adempimento dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod.pen
1.Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 20.10.2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti.Le spese devono essere poste a carico degli imputati ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ERRANTE PARRINO MARIA LUISA nato a CASTELVETRANO il 31/05/1984 ERRANTE PARRINO FILIPPO nato a CASTELVETRANO il 07/08/1978 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva assorbito il reato di appropriazione indebita in quello di truffa;confernnava la condanna di Errante Parino Maria Luisa ed Errante Parrino Filippo per quest'ultimo reato. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Errante Parrino Maria Luisa. Il difensore osserva che, anche a voler ritenere provato il fatto storico contestato, tale fatto non poteva addebitarsi alla ricorrente per il semplice motivo che lei era il legale rappresentante dell'azienda di famiglia. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che mancavano, nella condotta tenuta dalla ricorrente, i presupposti indefettibili per ritenere configurata una truffa: era vero che i ricorrenti avevano concluso con la persona offesa Scimoncelli un contratto di compravendita di una autovettura, ma non si era mai concretizzato il dolo iniziale e non vi erano gli artifici e raggiri che avrebbero convinto Scimoncelli a concludere il contratto, per cui si era nel campo dell'illecito civile, visto che la mancata immatricolazione e la mancata consegna costituivano un inadempimento contrattuale. 1.3 Il difensore lamenta infine W-fatto la semplicità con la quale la Corte di appello si era pronunciata, ritenendo sufficiente una motivazione improntata sulla sola affermazione che l'assegno consegnato da Scimoncelli era a lei intestato e che la ricorrente aveva prestato rassicurazioni sulla consegna del veicolo.

2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di Errante Parrino Filippo. 2.1 Il difensore propone un primo motivo di ricorso identico al secondo motivo della ricorrente Errante Parino Maria Luisa. 2.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello si era limitata a respingere i motivi di appello specificatamente proposti e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici e ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla inconsistenza ovvero non pertinenza delle relative censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 20.10.2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti.Le spese devono essere poste a carico degli imputati ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Piero essini D'Agostini e/ • OSI TATA