Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44058/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44058/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44058/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Ramponi Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Ramponi era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di una bicicletta. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che erroneamente era stato ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione sulla base dell'omessa indicazione della res da parte dell'imputato; sul punto la Corte di appello, pur dando atto della possibilità che la principale preoccupazione di Ramponi fosse quella di non vedersi contestata una denuncia per evasione, aveva tuttavia rilevato che l'imputato non avesse mai fornito allegazione alcuna in merito alla provenienza del bene, motivazione contraddittoria ed illogica nella parte in cui non valorizzava il dubbio sulla rappresentazione della eventualità della provenienza delittuosa del bene da parte di Ramponi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44058/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Al riguardo il difensore osserva che erroneamente era stato ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione sulla base dell'omessa indicazione della res da parte dell'imputato; sul punto la Corte di appello, pur dando atto della possibilità che la principale preoccupazione di Ramponi fosse quella di non vedersi contestata una denuncia per evasione, aveva tuttavia rilevato che l'imputato non avesse mai fornito allegazione alcuna in merito alla provenienza del bene, motivazione contraddittoria ed illogica nella parte in cui non valorizzava il dubbio sulla rappresentazione della eventualità della provenienza delittuosa del bene da parte di Ramponi.

Parole chiave

Generato dall'IA
incidente ciclistico violazione del segnale luminoso altri reati contravvenzione alla circolazione dubbio circa il carattere di infrazione prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPONI MARIO nato a MAGENTA il 09/06/1975 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Ramponi Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12/05/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Ramponi era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di una bicicletta. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che erroneamente era stato ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione sulla base dell'omessa indicazione della res da parte dell'imputato; sul punto la Corte di appello, pur dando atto della possibilità che la principale preoccupazione di Ramponi fosse quella di non vedersi contestata una denuncia per evasione, aveva tuttavia rilevato che l'imputato non avesse mai fornito allegazione alcuna in merito alla provenienza del bene, motivazione contraddittoria ed illogica nella parte in cui non valorizzava il dubbio sulla rappresentazione della eventualità della provenienza delittuosa del bene da parte di Ramponi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che la sussistenza del dolo proprio del reato di ricettazione è stata desunta dal non avere il ricorrente mai fornito spiegazioni su come era entrato in possesso del bene; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. ,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Piero(rss