Criminal appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal and improper filing against settlement judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by the two defendants inadmissible following their withdrawal during proceedings. The defendants had initially argued for a reduction of their sentences under Article 629 of the Penal Code, but subsequently renounced their claims. The court ruled that the withdrawal rendered the appeals inadmissible, and they were also barred from challenging the first-instance settlement judgment in the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals withdrawn by the appellant become inadmissible, and appeals against settlement judgments in the appellate instance are not permitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANGIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/02/1988 CANGIANO GENNARO nato a NAPOLI il 19/09/1993 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SAVONA, del 07/07/2020, riducendo la pena inflitta a CANGIANO GIOVANNI e CANGIANO GENNARO in relazione al reato di cui all'art. 629 CP. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Nelle more della trattazione gli imputati facevano pervenire rinuncia al ricorso. Ciò posto il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia oltre che proposto per motivi non consentiti avverso sentenza di patteggiamento in appello.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere Estsore '‘GNA IO PARDO Il Presidente PIER _MESSINI D'AGOSTINI i/ DEPOSITATA 11.1 CAbICF-1.! F.P9\ 2 V