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Ordinanza — n. 44045/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44045/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44045/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI GIOVANNI nato a MESSINA il 25/08/1989 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MESSINA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di MESSINA, del 22/09/2020, riducendo la pena inflitta a GANGEMI GIOVANNI in relazione ai reati di cui agli artt.628, 648 CP. e 23 L.110/75. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44045/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla omessa concessione di circostanze attenuanti ex officio sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena commisurazione della pena per rapina ripudiazione revisione della sentenza penale alleggerimento della pena concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MESSINA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di MESSINA, del 22/09/2020, riducendo la pena inflitta a GANGEMI GIOVANNI in relazione ai reati di cui agli artt.628, 648 CP.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI GIOVANNI nato a MESSINA il 25/08/1989 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MESSINA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di MESSINA, del 22/09/2020, riducendo la pena inflitta a GANGEMI GIOVANNI in relazione ai reati di cui agli artt.628, 648 CP. e 23 L.110/75. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla omessa concessione di circostanze attenuanti ex officio sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere Est G AZIO PARDO Il President