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Ordinanza — n. 44040/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44040/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44040/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; -violazione di legge e vizio di legge in ordine alla quantificazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44040/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena sanzione penale ammonizione sanzione disciplinare dell'avvocato motivazione inadeguata delle censure costituzionali azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 1/3/2021, ha confermato la sentenza \ di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI del TRIBUNALE di FOGGIA il 28/11/2016 nei confronti di LOMONTE ANTONIO per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMONTE ANTONIO nato a ANDRIA il 03/02/1962 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; 'N-NN NN.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 1/3/2021, ha confermato la sentenza \ di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI del TRIBUNALE di FOGGIA il 28/11/2016 nei confronti di LOMONTE ANTONIO per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; -violazione di legge e vizio di legge in ordine alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione e della pena. Le doglianze, reiterative delle censure già proposte in appello, sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne (alcune remote ma almeno due per delitti contro il patrimonio) e della gravità del fatto.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono astratte e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Con