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Ordinanza — n. 44038/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44038/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44038/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO RAFFAELLA nato a NAPOLI il 12/01/1974 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, in data 19/10/2018, nei confronti di AURICCHIO RAFFAELLA in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen.. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di merito.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44038/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen.. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di merito.

Parole chiave

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attenuazione della pena immunità parziale pena pecuniaria sospesa riduzione delle spese giudiziarie cosa di poco valore modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO RAFFAELLA nato a NAPOLI il 12/01/1974 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, in data 19/10/2018, nei confronti di AURICCHIO RAFFAELLA in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen.. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di merito.

Ed invero la corte di appello ha escluso la tenuità del fatto in forza dell'importo del titolo ricettato pari ad euro 2.000 con valutazione che in quanto basata su precise circostanze di fatto, logicamente interpretate, non appare sindacabile nella presente sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il cfonsigliere Est AIS PD Il Presidente PIERO'MESSINI D'AGOSTINI ( tiaIN