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Ordinanza — n. 44034/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44034/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44034/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 636 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale. Il ricorso è inammissibile. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il giudice avrebbe ritenuto la sussistenza del dolo eventuale nonostante dall'istruttoria e dagli atti sia emerso che in effetti l'unico elemento psicologico in concreto ravvisabile fosse la culpa in vigilando, che imporrebbe di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 672 cod. pen. depenalizzato. La doglianza è manifestamente infondata. In ordine alla medesima questione, infatti, la Corte territoriale, ha fornito corretta e adeguata risposta all'identica censura proposta con l'atto di appello evidenziando -all'esito di una articolata, attenta e specifica disamina dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità circa la distinzione tra il dolo eventuale e la colpa e anche con specifico riferimento al reato di cui all'art. 636 cod. pen.- come nel caso di specie sussistesse l'elemento psicologico già riconosciuto dal primo giudice.

Regesto Legislator

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art. 636 cod. pen, art. 672 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44034/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, con sentenza in data 22/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE di PACE di SANTA MARIA CAPUA VETERE il 26/2/2020 nei confronti di RICCIO ARDUINO in relazione al reato di cui all'art. 636 cod. pen.

Parole chiave

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altri reati infrazione commessa per negligenza infrazione privilegiata reati violenti saccheggio inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine

Disposizioni normative citate

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art. 636 cod. pen
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, con sentenza in data 22/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE di PACE di SANTA MARIA CAPUA VETERE il 26/2/2020 nei confronti di RICCIO ARDUINO in relazione al reato di cui all'art. 636 cod. pen.
art. 672 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO ARDUINO nato il 03/05/1949 avverso la sentenza del 22/01/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, con sentenza in data 22/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE di PACE di SANTA MARIA CAPUA VETERE il 26/2/2020 nei confronti di RICCIO ARDUINO in relazione al reato di cui all'art. 636 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 636 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale.

2. Il ricorso è inammissibile. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il giudice avrebbe ritenuto la sussistenza del dolo eventuale nonostante dall'istruttoria e dagli atti sia emerso che in effetti l'unico elemento psicologico in concreto ravvisabile fosse la culpa in vigilando, che imporrebbe di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 672 cod. pen. depenalizzato. La doglianza è manifestamente infondata. In ordine alla medesima questione, infatti, la Corte territoriale, ha fornito corretta e adeguata risposta all'identica censura proposta con l'atto di appello evidenziando -all'esito di una articolata, attenta e specifica disamina dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità circa la distinzione tra il dolo eventuale e la colpa e anche con specifico riferimento al reato di cui all'art. 636 cod. pen.- come nel caso di specie sussistesse l'elemento psicologico già riconosciuto dal primo giudice.

Puntuale, d'altro canto, risulta anche la considerazione circa la condotta in concreto tenuta dall'imputato, sia precedentemente che successivamente al primo intervento della polizia giudiziaria e del funzionario della ASL, che ai numerosi precedenti penali specifici. Argomenti questi a fronte dei quali la conclusione del giudice risulta giuridicamente corretta e non è pertanto sindacabile in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigt re estensore Il P