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Ordinanza — n. 44031/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44031/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44031/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla gravità dei fatti (una pluralità di episodi, uno dei quali caratterizzato dall'uso di una bottiglia rotta) che evidenzia la personalità dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 132 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44031/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla gravità dei fatti (una pluralità di episodi, uno dei quali caratterizzato dall'uso di una bottiglia rotta) che evidenzia la personalità dell'imputato.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per rapina altri reati reato di pirateria della strada tentata rapina infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. pen
La sentenza impugnata, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURA GIACOMO nato a RAVENNA il 22/05/1985 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 5/2/2021, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BOLOGNA il 21/10/2020 nei confronti di TURA GIACOMO per i reati di cui agli artt. 56 e 628 e 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla gravità dei fatti (una pluralità di episodi, uno dei quali caratterizzato dall'uso di una bottiglia rotta) che evidenzia la personalità dell'imputato.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base a un solo elemento, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere tenso.5e Marco Mar()Mhfaco Il Presidente Pierb Messini D'Agostini