Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44027/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44027/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44027/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44027/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti rapina qualificata circostanza attenuante tentata rapina difesa penale motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE VINCENZO nato a NAPOLI il 22/09/1976 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN 1:219Tat La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI il 28/2/2020 nei confronti di VITALE VINCENZO per i reati di cui agli artt. 628 e 582 e 585 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha adeguatamente risposto all'analoga censura che era oggetto dell'atto di appello e, con il riferimento ai precedenti penali specifici e alla gravità dei fatti, ritenuta significativa di una accresciuta pericolosità sociale, ha esposto le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio sulla personalità dell'imputato e conseguentemente la propria conclusione.

Le censure sul punto, d'altro canto, che sollecitano una diversa e alternativa lettura di tali elementi, non sono consentite. 2.2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen e delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, anche queste reiterative delle medesime critiche già proposte con l'atto di appello, sono manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e ciò anche in relazione al dinego delle circostanze attenuanti invocate. 2.2.1.

Come correttamente evidenziato nella motivazione per il riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno nel reato di rapina, deve tenersi conto della natura plurioffensiva del reato così che, evidentemente, non può avere rilievo la circostanza che il bene sottratto sia stato restituito in conseguenza dell'arresto del autore e, comunque, il giudice ha il potere/dovere di valutare la congruità del risarcimento, anche a prescindere delle eventuali dichiarazioni rese dalla persona offesa sul punto (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368:

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa"). 2.2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis. cod. pen. La Corte territoriale, come correttamente indicato a pagina 3, con il riferimento alla gravità dei fatti, caratterizzati da una violenza sostanzialmente gratuita contro persone inermi e dopo aver simulato di essere poliziotti, e alle modalità spericolate della fuga, che aveva messo a rischio l'incolumità di altre persone, ha evidenziato in modo adeguato le ragioni sulle quali ha fondato il proprio giudizio.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione sul punto (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, infatti, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.