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Ordinanza — n. 44019/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44019/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44019/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 25/08/1953 COPPOLA SALVATORE nato a CASORIA il 08/04/1976 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle p-ar— -tg udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

Regesto Legislator

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artt. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 599 comma 4 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44019/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/6/2020, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 3/7/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di COPPOLA ANTONIO e COPPOLA SALVATORE per il reato di cui agli artt.648 bis cod. pen. e altro 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore e in unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione scemata imputabilità alleggerimento della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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artt. 599 bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/6/2020, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore e in unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 599 comma 4 cod. proc. pen
pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez.
art. 616 c.p
272853) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 25/08/1953 COPPOLA SALVATORE nato a CASORIA il 08/04/1976 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle p-ar— -tg udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/6/2020, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 3/7/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di COPPOLA ANTONIO e COPPOLA SALVATORE per il reato di cui agli artt.648 bis cod. pen. e altro 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore e in unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. I ricorsi sono inammissibili. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).

Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, infatti, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così, tra le tante, cfr.

Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il ConsiglierfFstensore Marco Mail i! Il Presidente i 4 o Messini D'Agostini DEPOSITATA IN cANce