Ordinanza — n. 44019/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 25/08/1953 COPPOLA SALVATORE nato a CASORIA il 08/04/1976 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle p-ar— -tg udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 599 comma 4 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44019/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/6/2020, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 3/7/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di COPPOLA ANTONIO e COPPOLA SALVATORE per il reato di cui agli artt.648 bis cod. pen. e altro 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore e in unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 25/08/1953 COPPOLA SALVATORE nato a CASORIA il 08/04/1976 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle p-ar— -tg udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/6/2020, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 3/7/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di COPPOLA ANTONIO e COPPOLA SALVATORE per il reato di cui agli artt.648 bis cod. pen. e altro 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore e in unico atto, hanno dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. I ricorsi sono inammissibili. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).
Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, infatti, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così, tra le tante, cfr.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il ConsiglierfFstensore Marco Mail i! Il Presidente i 4 o Messini D'Agostini DEPOSITATA IN cANce