Italian Supreme Court dismisses appeal for retrial on criminal facts due to exclusive merit court authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Rudin against the Milan Court of Appeal inadmissible. Rudin argued for a re-evaluation of his criminal responsibility under Article 648 of the Penal Code, claiming the lower court's factual assessment was flawed. The court rejected this, ruling that the Supreme Court lacks the power to re-examine factual elements, which remain the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual elements established by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RRUGA RUDIN nato il 21/12/1993 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; ir•
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 01/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA, in data 07/05/2018, nei confronti di RRUGA RUDIN in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondando l'affermazione di responsabilità sul riconoscimento dell'imputato con motivazione esente da ogni illogicità tanto più manifesta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il ginsigliere Esten ore IIGWAZIp c) A \n../W Il Presidente PIER )MESSINI D'AG