Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44007/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44007/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44007/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen e agli artt. 56 e 629, comma 1 cod. pen. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640. Comma 2 cod. pen.; - vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 581 c.p; Ordinanza — n. 44007/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 8/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE il 15/2/2019 nei confronti di MACRI' FRANCESCO in relazione ad alcune ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa contraffazione di merci grave deficienza del procedimento all'estero allegazioni inverosimili licenziamento immediato per truffa allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 8/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE il 15/2/2019 nei confronti di MACRI' FRANCESCO in relazione ad alcune ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
pen.; - vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
art. 581 c.p
c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI' FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 8/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE il 15/2/2019 nei confronti di MACRI' FRANCESCO in relazione ad alcune ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen e agli artt. 56 e 629, comma 1 cod. pen. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640. Comma 2 cod. pen.; - vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I motivi di sono generici. Gli stessi, infatti, non si confrontano con la sentenza impugnata e, al di là dell'affermazione secondo la quale la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle censure dell'atto di appello, non contengono in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. I motivi di ricorso, quindi, sono privi dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in essi contenute non evidenziano il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c:.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglie/ Estensore Marco Mii3/ • O — DEPOSITATA, Il Presidente CANCri rr:M