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Ordinanza — n. 44002/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44002/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44002/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondete sanzione pecuniaria. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento al comportamento tenuto dal ricorrente e ai precedenti specifici per truffa e al mancato adempimento degli impegni presi con la persona offesa, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44002/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa risarcimento alle vittime di reati commutazione della pena pecuniaria sanzione sostitutiva procedura di revisione penale restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/3/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LODI il 10/10/2019 nei confronti di VILLANTIERI MARCO per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANTIERI MARCO nato a LODI il 14/11/1973 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/3/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LODI il 10/10/2019 nei confronti di VILLANTIERI MARCO per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondete sanzione pecuniaria.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento al comportamento tenuto dal ricorrente e ai precedenti specifici per truffa e al mancato adempimento degli impegni presi con la persona offesa, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le attuali generiche censure, quindi, tendendo a sollecitare una inammissibile diversa conclusione utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062:

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigli e Estenseté , - Marco r Monaco \-, t i DEPOSITATA / / CANCEL t. FRia Il Presid