Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and excessive penalty review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to manifestly unfounded and repetitive grounds. The appellant argued for specific reasoning regarding the timeliness of the complaint, the sentencing calculation, and damages, but the court found these arguments generic and lacking correlation with the lower court's decisions. The court upheld the appellate judgment's discretion in sentencing and confirmed the liquidation of damages based on insurance policy differences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, repetitive, or lack specific correlation with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTONE SALVATORE nato a NAPOLI il 22/05/1979 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 17/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 22/06/2018, nei confronti di BOTTONE SALVATORE in relazione al reato di cui all art. 642 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla tardività della querela; - difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena; - vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del danno risarcibile e delle spese processuali liquidate in favore della parte civile.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche reiterativo di questioni già devolute alla corte di appello. La prima doglianza è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv, 237596). Il giudice di appello ha già spiegato per quale ragione ritenere che la querela del 25 giugno 2015, a fronte della consumazione del fatto il precedente 6-3-2015 dovesse ritenersi non tardiva stante il necessario periodo per la verifica della truffa assicurativa svolta da un'organizzazione complessa quale la Zurich assicurazioni; e tale valutazione in quanto collegate a precise emergenze probatorie non pare certamente censurabile nella presente sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione.
Inoltre alcun dubbio può esservi sulla volontà della Zurich di querelare l'autore dei fatti in suo danno posto che dalla stessa lettura dell'esposto fornita dall'impugnante risulta chiara la richiesta di procedere nei confronti dell'autore dei fatti. Quanto al secondo motivo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Infine alcun vizio di motivazione si profila nella liquidazione dei danni e delle spese effettuati secondo un calcolo esattamente riferito alla differenza del costo delle polizze; non censurabile poi è la liquidazione delle spese processuali tranne che nei casi di palese arbitrio nel caso di specie non ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Est ore Il Presidente PIER MESSINI D'AGOSTINI C- 1J