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Ordinanza — n. 44000/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44000/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44000/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORINA LUIGI nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/02/1946 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; • E IN DIFUTTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 08/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 29/05/2019, nei confronti di FORINA LUIGI in relazione al reato di cui all' art. 640 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed in relazione alla sussistenza dell'aggravante. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

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art. 606 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44000/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed in relazione alla sussistenza dell'aggravante. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Parole chiave

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truffa aggravata reato economico conseguimento fraudolento di una prestazione procedimento per falsità lotta contro la frode contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 606 c.p
E tali valutazioni in quanto prive di illogicità, tanto più manifesta, non sono contestabili sotto il parametro del vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORINA LUIGI nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/02/1946 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIFUTTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 08/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 29/05/2019, nei confronti di FORINA LUIGI in relazione al reato di cui all' art. 640 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed in relazione alla sussistenza dell'aggravante. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità ( Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

La corte di appello con ampia motivazione ha già spiegato come essersi presentato come soggetto comunque abilitato a trattare una pratica legale, avere ricevuto i clienti, avere incassato somme per attività mai portate a termine, comporti la consumazione di entrambi i reati di truffa ed esercizio abusivo contestati. E tali valutazioni in quanto prive di illogicità, tanto più manifesta, non sono contestabili sotto il parametro del vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p.. Infine chiaro è il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante in relazione alla strumentalità dell'esercizio abusivo rispetto alla truffa.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il C nsigliere Esten ore NAZIO (‘ Il Presidente PIER ESSINI D'AGOSTINI DEPOSITATA IN CAN(7,FI LERIA 4