Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability under Art. 640 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gesmundo Saveria inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a violation of law and defective reasoning concerning criminal liability, but the court found the reasons were generic and merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of appeal without establishing a new specific connection to the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GESMUNDO SAVERIA nato a MILANO il 11/04/1962 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 10/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 29/06/2020, nei confronti di GESMUNDO SAVERIA in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità ( Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
E nel caso in esame la corte di appello milanese con dovizia di argomentazioni ha già spiegato che la condotta della ricorrente fu posta in essere con artifici e raggiri come dimostrato anche dall'invio alla società fornitrice di documenti contabili falsificati che attestavano pagamenti in realtà mai effettuati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Es nsore j‘C5.:12,.,i.An Il Presidente PIERO NSINI D'AGOSTINI DEPOSI TATA IN