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Ordinanza — n. 43994/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise liability issue in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43994/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the issue of criminal liability in the appellate grounds. Although the lower court had partially reformed the judgment regarding liability, the appellant only contested the sentencing aspects in the appeal. The court ruled that new arguments on liability cannot be introduced for the first time at the cassation stage unless they fall under specific exceptions not applicable here.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must exhaustively list all grounds for objection; issues not raised in the appeal, such as the existence of criminal conduct, are precluded from being raised for the first time in the cassation appeal.

Parole chiave

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inadmissibility appeal exhaustion grounds first instance issue cassation procedure criminal liability frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione contenzioso dell'assicurazione invalidità diritto dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFUSO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/01/1991 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 05/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 03/05/2019, nei confronti di ALFUSO SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 642 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Invero l'atto di appello deduceva esclusivamente doglianze in punto di determinazione della pena, anche quale aumento per continuazione e subordinazione della sospensione condizionale così che non può per la prima volta dedursi in questa sede alcun motivo in tema responsabilità. Ed invero secondo l'orientamento di questa corte In tema di ricorso per cassazione, poichè non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202).

Peraltro, il motivo è anche avanzato devolvendo questioni ed aspetti di puro fatto la cui analisi è preclusa a questa corte di cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Esten ore itxT P RD ) Il Presidente PIERM,