Italian Court dismisses appeal against conviction for extortion, rejecting claims regarding aggravating circumstances and mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Marengo's appeal against the Milan Court of Appeal's confirmation of his extortion conviction inadmissible. The defense argued that the lower courts failed to properly establish the contested nature of the aggravating circumstance and overlooked generic mitigating factors. The court rejected these claims, finding the lower courts' reasoning sufficient to demonstrate the contested nature of the joint conduct and their discretion in denying mitigation was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 132 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently establishes the contested nature of aggravating circumstances and the exercise of discretion regarding mitigating factors is proportionate and legally grounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARENGO VINCENZO nato a MILANO il 01/02/1985 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 26/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA il 16/11/2018 nei confronti di MARENGO VINCENZO in relazione a quattro ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen.; - il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen. ritenuta contestata in fatto. In specifico la difesa rileva che, diversamente da quanto indicato dalla Corte territoriale che si è limitata a richiamare il contenuto della sentenza delle Sez. Un. N. 24906 del 4/6/2019, nel capo di imputazione non vi sarebbe nessun riferimento a elementi che descrivano circostanze dalle quali poter desumere che l'aggravante era stata contestata.
La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. Nel capo a) l'aggravante è espressamente indicata e nei successivi capi la condotta è comunque contestata non solo nei termini del concorso di persone nel reato ma nel senso, inequivoco, che i due autori hanno commesso insieme tutte le condotte contestate e che, pertanto, erano entrambi presenti in tutti i segmenti della commissione del reato e che ciò ha rafforzato l'efficacia intimidatoria della minaccia (a titolo di esempio capo a): "dopo essersi introdotti all'interno dei locali adibiti a biglietteria ferroviaria costringevano il dipendente ...").
Ragione questa per la quale la conclusione della Corte territoriale non è censurabile in questa sede. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. Se pure in termini sintetici, infatti, la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art.132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della specificità della vicenda e della personalità dell'imputato.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglier stensore Marco Ma naco Il Presidente Pier Messini D'Agostini DEPOSI