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Ordinanza — n. 43984/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43984/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43984/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità; Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità. In specifico nell'atto si evidenzia che la condotta delittuosa sarebbe riconducibile ad altro soggetto e che il D'Addio, che pure era il soggetto che aveva trasmesso i contratti contraffatti e sui conti correnti del quale erano state accreditate le provvigioni, non sarebbe stato consapevole della contraffazione dei contratti né, in effetti, avrebbe percepito l'ingiusto profitto, prelevato dal solo Masocco a mezzo bancomat.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43984/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente partecipazione al reato altri capi d'accusa allegazioni di persecuzione contraddittorie responsabilità penale deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
E IN !DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/3/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 20/3/2019 nei confronti di D'ADDIO RAFFAELE in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDIO RAFFAELE nato a ALBA il 21/04/1970 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N

RITENUTO IN FATTO

E IN !DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/3/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 20/3/2019 nei confronti di D'ADDIO RAFFAELE in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità;

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità. In specifico nell'atto si evidenzia che la condotta delittuosa sarebbe riconducibile ad altro soggetto e che il D'Addio, che pure era il soggetto che aveva trasmesso i contratti contraffatti e sui conti correnti del quale erano state accreditate le provvigioni, non sarebbe stato consapevole della contraffazione dei contratti né, in effetti, avrebbe percepito l'ingiusto profitto, prelevato dal solo Masocco a mezzo bancomat.

La doglianza, pedissequamente reiterativa del motivo di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, dando conto delle modalità di svolgimento dei fatti e anche facendo riferimento all'utilizzo dei conti correnti del D'Addio per realizzare truffe analoghe per le quali è già intervenuta condanna irrevocabile in continuazione con i fatti oggetto del presente processo, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Presidente Pierb Messini D'Agostini J pOSI