Ordinanza — n. 43981/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43981/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANIA, con sentenza del 6/5/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a GRASSO GABRIELE la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625, 628 e 582 e 585 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO GABRIELE nato a CATANIA il 09/08/1985 avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAc&o avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANIA, con sentenza del 6/5/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a GRASSO GABRIELE la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625, 628 e 582 e 585 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il giudice, al di là dell'accordo delle parti avrebbe dovuto escludere l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e disapplicare la recidiva. Le doglianze, formulata peraltro in termini astratti e generici, non sono previste quali motivi di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglierrestensore Marco MI Il Presidente POSITAT A D C.I;NCELLERIA P" o Messini D'Agostini