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Ordinanza — n. 43980/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43980/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43980/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente la sussidenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo del reato. Dagli atti, infatti, sarebbe emerso che il ricorrente non aveva alcuna intenzione di danneggiare il braccialetto elettronico ma soltanto di allargare il cinturino che era troppo stretto e gli stava provocando delle lesioni. Sotto altro profilo, poi, il cinturino stesso non avrebbe subito alcun danno oltre a un semplice "sganciamento".

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43980/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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trauma alla mano risarcimento per atto illecito tentata lesione personale semplice braccialetto elettronico restrizioni accessorie distorsione del rachide cervicale

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 14/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE 1'11/9/2018 nei confronti di LEVACOVICH DARIO per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH DARIO nato a ROMA il 28/04/1981 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; "N\

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 14/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE 1'11/9/2018 nei confronti di LEVACOVICH DARIO per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente la sussidenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo del reato. Dagli atti, infatti, sarebbe emerso che il ricorrente non aveva alcuna intenzione di danneggiare il braccialetto elettronico ma soltanto di allargare il cinturino che era troppo stretto e gli stava provocando delle lesioni. Sotto altro profilo, poi, il cinturino stesso non avrebbe subito alcun danno oltre a un semplice "sganciamento".

La doglianza è infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra quella del giudice di primo grado, ha dato adeguata e corretta risposta all'analoga critica contenuta nell'atto di appello. A fronte di quanto emerso, infatti, la qualificazione giuridica attribuita al fatto, con il riferimento alla coscienza e volontà del ricorrente di allargare il cinturino e alla rottura del cinturino, risulta corretta e la diversa conclusione sollecitata dalla difesa, fondata su di una diversa e alternativa lettura degli elementi emersi, non è consentita in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere Estensore Marco aco D EPOSITAT A IN CANCELLEPAA Il Presidente 2 OV