Ordinanza — n. 43974/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Gervasio Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 4 dicembre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli art.56- 648 bis cod.pen. riducendo la pena inflitta in primo grado. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva come dalla ricostruzione dei fatti emergeva che in base agli elementi raccolti si sarebbe potuti pervenire alla derubricazione del reato contestato in quello di cui all'art. 648 cod.pen., sempre a livello di tentativo. 1.2 II difensore rileva poi che, visto che il fatto si era verificato all'interno della pertinenza di una abitazione e non di un autodemolitore, non vi era alcun elemento da cui dedurre che l'imputato avesse agito professionalmente e, poiché a carico dello stesso vi era un solo precedente penale, sicuramente avrebbe dovuto essere diverso il trattamento sanzionatorio con concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen, art. 62 bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43974/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERVASIO PIETRO nato a CERIGNOLA il 16/09/1978 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Gervasio Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 4 dicembre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli art.56- 648 bis cod.pen. riducendo la pena inflitta in primo grado. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva come dalla ricostruzione dei fatti emergeva che in base agli elementi raccolti si sarebbe potuti pervenire alla derubricazione del reato contestato in quello di cui all'art. 648 cod.pen., sempre a livello di tentativo. 1.2 II difensore rileva poi che, visto che il fatto si era verificato all'interno della pertinenza di una abitazione e non di un autodemolitore, non vi era alcun elemento da cui dedurre che l'imputato avesse agito professionalmente e, poiché a carico dello stesso vi era un solo precedente penale, sicuramente avrebbe dovuto essere diverso il trattamento sanzionatorio con concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato: quanto alla qualificazione del reato, che l'imputato stava smontando il cruscotto dell'autocarro ed era in possesso delle targhette dei dati identificativi dello stesso, il chè portava a ravvisare il reato di riciclaggio; quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che l'autocarro proveniva da Milano, il chè era sintomatico dell'inserimento dell'imputato in ambiti di criminalità organizzata; inoltre non vi erano elementi per l'applicazione dell'art. 62 bis cod.pen. (non indicate neppure nel ricorso per cassazione); quanto alla sospensione condizionale della pena, che la reiterazione della condotta posta in essere induceva a formulare una prognosi sfavorevole in ordine all'astensione in futuro dalla commissione di nuovi reati.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Piero essini D'Agostini 72.,Lírt DE POS I TATA IN