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Ordinanza — n. 43967/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43967/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43967/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO FRANCESCO nato a BOSCOREALE il 22/08/1956 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 02/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, in data 09/06/2020, nei confronti di PALUMBO FRANCESCO in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto nei termini della rapina impropria. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43967/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto nei termini della rapina impropria. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina altri reati reato di pirateria della strada reati violenti crimine risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO FRANCESCO nato a BOSCOREALE il 22/08/1956 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 02/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, in data 09/06/2020, nei confronti di PALUMBO FRANCESCO in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto nei termini della rapina impropria. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame la corte di appello con diffusi argomenti ha già spiegato come la violenza venne posta in essere al fine di assicurarsi l'impunità dopo la sottrazione della vettura al legittimo proprietario con motivazione del tutto esente dalle lamentate censure. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il11: onsigliere Estensore IGNAitZI PARDO UU Il Presidente PIErc M