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Ordinanza — n. 43960/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43960/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43960/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Russo Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24/09/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per tentata estorsione nei confronti della madre, assolvendolo da altra tentata estorsione ai sensi dell'art.649 cod.pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Russo Francesco difensore eccependo, con un primo motivo, l'erroneità della sussunzione dei fatti in rapina impropria. 1.2 Con un secondo motivo, il difensore lamenta che le dichiarazioni della testimone Russo germi fossero state ritenute degne di fede dalla Corte di appello, malgrado i fatti da lei riferiti dovessero considerarsi de relato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43960/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Russo Francesco difensore eccependo, con un primo motivo, l'erroneità della sussunzione dei fatti in rapina impropria. 1.2 Con un secondo motivo, il difensore lamenta che le dichiarazioni della testimone Russo germi fossero state ritenute degne di fede dalla Corte di appello, malgrado i fatti da lei riferiti dovessero considerarsi de relato.

Parole chiave

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testimonianza della vittima tentata estorsione false dichiarazioni senza giuramento confessione verdetto di colpevolezza prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a CARINI il 06/01/1981 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Russo Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24/09/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per tentata estorsione nei confronti della madre, assolvendolo da altra tentata estorsione ai sensi dell'art.649 cod.pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Russo Francesco difensore eccependo, con un primo motivo, l'erroneità della sussunzione dei fatti in rapina impropria. 1.2 Con un secondo motivo, il difensore lamenta che le dichiarazioni della testimone Russo germi fossero state ritenute degne di fede dalla Corte di appello, malgrado i fatti da lei riferiti dovessero considerarsi de relato.

CONSIDERATO IN DIRMO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso ricorso si limita genericamente a lamentare l'insussistenza del reato di tentata rapina, quando l'imputato è stato condannato per tentata estorsione. 1.2 Il secondo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che la teste Russo Jenni non ha soltanto riferito di circostanze sapute dalla madre, ma anche delle continue richieste di denaro e dei comportamenti aggressivi ed intimidatori del ricorrente, dichiarazioni riscontrate da quelle dei testimoni agenti di polizia giudiziaria intervenuti sul luogo subito dopo i fatti; il motivo si risolve, pertanto, in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Pier tylessini D'Agostini ( , C DEPOSITATA IN C