Ordinanza — n. 43959/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARahoubi El Mostafa propone ricorso avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che aveva applicato all'imputato la pena di anni uno di reclusione ed C 320,00 di multa per il reato di ricettazione. 1.1 Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 444 cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43959/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 444 cod.proc.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHOUBI EL MOSTAFA nato il 04/05/1976 avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO Elato avviso alle paTt-ij udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Rahoubi El Mostafa propone ricorso avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che aveva applicato all'imputato la pena di anni uno di reclusione ed C 320,00 di multa per il reato di ricettazione. 1.1 Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 444 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 17 maggio 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il pres