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Ordinanza — n. 43955/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43955/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43955/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUOTRO FRANCESCO nato a BOLOGNA 11 13/10/1991 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 03/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 04/07/2017, nei confronti di MUOTRO FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini della rapina piuttosto che quale furto con strappo. Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello ove vengono mosse doglianze in punto omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. e determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43955/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Così che la richiesta di riqualificazione involgendo precisi accertamenti in fatto circa le modalità dell'azione aggressiva non può per la prima volta essere dedotta nella presente fase di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentata rapina attenuazione della pena furto di lieve entità infrazione privilegiata furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUOTRO FRANCESCO nato a BOLOGNA 11 13/10/1991 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 03/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 04/07/2017, nei confronti di MUOTRO FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini della rapina piuttosto che quale furto con strappo. Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello ove vengono mosse doglianze in punto omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. e determinazione della pena.

Così che la richiesta di riqualificazione involgendo precisi accertamenti in fatto circa le modalità dell'azione aggressiva non può per la prima volta essere dedotta nella presente fase di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere Estensore IGNAZIO PARD 7CL2 L Il Presidente PIE O, MESSINI D'AGOSTINI Li í 5, tv--n DEPO