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Ordinanza — n. 43953/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43953/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43953/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Geraldi Leonardo propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 gennaio 2020, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt.635 e 341 cod.pen.. 1.1 Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello non aveva dato conto delle ragioni per le quali non aveva ritenuto ravvisabile una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43953/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod.proc.pen. la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt.635 e 341 cod.pen.. 1.1 Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello non aveva dato conto delle ragioni per le quali non aveva ritenuto ravvisabile una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito punibilità calcolo del danno colpa concomitante aggravamento della pena altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc.pen
Geraldi Leonardo propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 gennaio 2020, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
1.1 Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello non aveva dato conto delle ragioni per le quali non aveva ritenuto ravvisabile una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERALDI LEONARDO nato a VENARIA REALE il 20/02/1971 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Edato avviso alle _ pa—r udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Geraldi Leonardo propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 gennaio 2020, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt.635 e 341 cod.pen.. 1.1 Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello non aveva dato conto delle ragioni per le quali non aveva ritenuto ravvisabile una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 23 novembre 2020, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Pi