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Ordinanza — n. 43950/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43950/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43950/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Afadanna Johnson ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10/12/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per tentata rapina e altro. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'assenza di motivazione a fronte dell'omessa notifica all'imputato della sentenza tradotta in lingua inglese,

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero difficoltà linguistiche africa anglofona inosservanza delle norme sulla competenza difesa penale diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFADAMA JOHNSON nato il 01/10/1974 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Afadanna Johnson ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10/12/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per tentata rapina e altro. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'assenza di motivazione a fronte dell'omessa notifica all'imputato della sentenza tradotta in lingua inglese,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini." (Sez.2, Sentenza n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze Rv. 277775 - 01); nel caso in esame, non risulta che ci sia stata alcuna richiesta di traduzione e neppure sono stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione, per cui il motivo è manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Pier ressini D'Agostini ,