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Ordinanza — n. 43946/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43946/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43946/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TICALI GIUSEPPE nato a BAGHERIA il 24/11/1970 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 26/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in data 14/05/2019, nei confronti di TICALI GIUSEPPE in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per travisamento della prova; difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43946/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al secondo motivo, ineccepibile appare la motivazione della sentenza di appello che ha escluso la causa di non punibilità sulla base della particolare intensità del dolo ed in considerazione della gravità del danno patrimoniale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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inganno sull'identità identificazione credibile traente documenti d'identità pseudonimo errore di persona

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TICALI GIUSEPPE nato a BAGHERIA il 24/11/1970 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 26/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in data 14/05/2019, nei confronti di TICALI GIUSEPPE in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per travisamento della prova; difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Con motivi aggiunti insisteva sul travisamento della prova posto che non vi era certezza che fosse stato Ticali a noleggiare il camion e ritirare l'escavatore in quanto non si era tenuto conto che il noleggiatore non aveva riconosciuto l'imputato né era stata allegata la carta d'identità dell'autore del fatto al contratto. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sull'identificazione dell'imputato da parte della PG operante come colui che aveva ritirato l'escavatore pagandolo con assegno contraffatto.

Quanto al secondo motivo, ineccepibile appare la motivazione della sentenza di appello che ha escluso la causa di non punibilità sulla base della particolare intensità del dolo ed in considerazione della gravità del danno patrimoniale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliere E5ensor