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Ordinanza — n. 43945/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43945/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43945/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che non sarebbe emersa alcuna prova relativa alla contraffazione della merce. La doglianza è generica. L'atto, infatti, che si riferisce in termini astratti addirittura al reato di cui all'art. 385 cod. pen. che non è oggetto di contestazione, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 385 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza in data 27/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 27/5/2019 nei confronti di CARRIERI DOMENICO per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Parole chiave

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appropriazione indebita ripetizione dell'indebito ammende per infrazione procedurale confisca dei proventi di reato motivi di cassazione corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza in data 27/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 27/5/2019 nei confronti di CARRIERI DOMENICO per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 385 cod. pen
L'atto, infatti, che si riferisce in termini astratti addirittura al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERI DOMENICO nato a MARTINA FRANCA il 05/11/1959 tcC avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza in data 27/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 27/5/2019 nei confronti di CARRIERI DOMENICO per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che non sarebbe emersa alcuna prova relativa alla contraffazione della merce. La doglianza è generica. L'atto, infatti, che si riferisce in termini astratti addirittura al reato di cui all'art. 385 cod. pen. che non è oggetto di contestazione, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigliereg tensore Marco M naco Il Presidente Pie Messini D'Agostini DEPO