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Ordinanza — n. 43944/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43944/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43944/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; - vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43944/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) Quanto alla irrilevanza della necessità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la Corte territoriale ha comunque motivato evidenziando come la prova della responsabilità emergesse dagli elementi acquisiti. Sul punto, d'altro canto, deve ribadirsi che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli srl, Rv. 275114).

Parole chiave

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indennità di patrocinio sanzione disciplinare dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANO GAETANO nato a NAPOLI il 15/02/1971 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 1/7/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA il 4/3/2019 nei confronti di LUCIANO GAETANO per i reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; - vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.

6. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze sono generiche e inconferenti, oltre ad essere manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti:

a) In prima battuta ha evidenziato che l'appello era inammissibile in quanto nei motivi non vi era alcuna critica specifica nei confronti degli argomenti indicati a sostegno della decisione impugnata. Il ricorso non si confronta con tale conclusione e pertanto è sul punto generico e per ciò solo è inammissibile;

b) Quanto alla irrilevanza della necessità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la Corte territoriale ha comunque motivato evidenziando come la prova della responsabilità emergesse dagli elementi acquisiti. Sul punto, d'altro canto, deve ribadirsi che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli srl, Rv. 275114).

La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta, infatti, un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli srl, Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).

c) La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla gravità della condotta posta in essere da un professionista e alla personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consig lie E