Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43943/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43943/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43943/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge il vizio di motivazione evidenziando che non sarebbe emersa alcuna effettiva prova quanto alla contraffazione del marchio in quanto la conclusione si fonderebbe esclusivamente sulle affermazioni dell'incaricato della società Baci&Abbracci, nominato ausiliario della polizia giudiziaria. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra quella del giudice di primo grado ha esposto le ragioni per le quali, peraltro all'esito del giudizio abbreviato, l'accertamento effettuato è sufficiente a dimostrare la falsità del marchio (cfr. da ultimo anche Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, Bosti, Rv. 276559).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43943/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli falso certificato medico fatture fittizie inchiesta per falsità atti prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTOLO GAETANO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO 11 19/10/1971 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; o

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/11/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di NOLA il 17/1/2018, ha riconosciuto l'ipotesi attenuata e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di CUTOLO GAETANO per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge il vizio di motivazione evidenziando che non sarebbe emersa alcuna effettiva prova quanto alla contraffazione del marchio in quanto la conclusione si fonderebbe esclusivamente sulle affermazioni dell'incaricato della società Baci&Abbracci, nominato ausiliario della polizia giudiziaria. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra quella del giudice di primo grado ha esposto le ragioni per le quali, peraltro all'esito del giudizio abbreviato, l'accertamento effettuato è sufficiente a dimostrare la falsità del marchio (cfr. da ultimo anche Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, Bosti, Rv. 276559).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consigy- iEstensore Marco Il Presidente PierØ M sini D'Agostini f