Ordinanza — n. 43942/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena determinata in misura superiore al minimo edittale. La doglianza, formulata in termini generici e che afferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in merito alla determinazione della pena, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla personalità dell'imputata, gravata di altre precedenti condanne.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43942/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 7/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di GENOVA il 28/5/2019 nei confronti di GXUSTINELLI GIORGIA per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUSTINELLI GIORGIA nato a GENOVA il 21/10/1994 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 7/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di GENOVA il 28/5/2019 nei confronti di GXUSTINELLI GIORGIA per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena determinata in misura superiore al minimo edittale. La doglianza, formulata in termini generici e che afferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in merito alla determinazione della pena, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla personalità dell'imputata, gravata di altre precedenti condanne.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglier /