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Ordinanza — n. 43942/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43942/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43942/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena determinata in misura superiore al minimo edittale. La doglianza, formulata in termini generici e che afferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in merito alla determinazione della pena, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla personalità dell'imputata, gravata di altre precedenti condanne.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43942/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 7/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di GENOVA il 28/5/2019 nei confronti di GXUSTINELLI GIORGIA per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena altri capi d'accusa modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 7/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di GENOVA il 28/5/2019 nei confronti di GXUSTINELLI GIORGIA per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUSTINELLI GIORGIA nato a GENOVA il 21/10/1994 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 7/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di GENOVA il 28/5/2019 nei confronti di GXUSTINELLI GIORGIA per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena determinata in misura superiore al minimo edittale. La doglianza, formulata in termini generici e che afferisce esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in merito alla determinazione della pena, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla personalità dell'imputata, gravata di altre precedenti condanne.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglier /