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Ordinanza — n. 43941/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43941/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43941/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in riferimento mancata dimostrazione circa il titolo di proprietà del furgone dove è stata rinvenuta la merce oggetto del reato; - la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato; - la violazione di legge con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Regesto Legislator

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art. 648, comma 2 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43941/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in riferimento mancata dimostrazione circa il titolo di proprietà del furgone dove è stata rinvenuta la merce oggetto del reato. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo alle modalità di rinvenimento e al fatto che l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione circa il possesso delle biciclette oggetto di furto, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente altri reati infrazione privilegiata contravvenzione alla circolazione fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 648, comma 2 cod. pen
Il termine di prescrizione della ricettazione, considerato l'atto interruttivo, è di dieci anni e non di sette anni e mezzo, ciò in quanto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen., diversamente da quanto sembra ritenere la difesa, non costituisce ipotesi autonoma di reato.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABBAJ MOHAMED nato il 01/01/1962 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/12/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA il 17/10/2013 nei confronti di RABBAJ MOHAMED in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in riferimento mancata dimostrazione circa il titolo di proprietà del furgone dove è stata rinvenuta la merce oggetto del reato; - la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato; - la violazione di legge con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in riferimento mancata dimostrazione circa il titolo di proprietà del furgone dove è stata rinvenuta la merce oggetto del reato. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo alle modalità di rinvenimento e al fatto che l'imputato non aveva fornito alcuna spiegazione circa il possesso delle biciclette oggetto di furto, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le attuali censure, formulate ora in termini parzialmente diversi da quanto contenuto nell'atto di appello ma che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite. Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La circostanza che l'imputato non fosse il proprietario del furgone ma il marito della proprietaria, così come affermato nello stesso atto di appello, a fronte del fatto che era stato trovato lui in possesso delle due biciclette, risulta d'altro canto del tutto irrilevante. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico.

La doglianza è manifestamente infondata. La Corte di appello, infatti, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n.20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

L'elemento psicologico della ricettazione, d'altro canto, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324. 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce che il termine di prescrizione del reato, commesso il 26 maggio 2012, sarebbe maturato il 26 novembre 2019, data precedente la pronuncia della sentenza di appello.

La doglianza è manifestamente infondata. Il termine di prescrizione della ricettazione, considerato l'atto interruttivo, è di dieci anni e non di sette anni e mezzo, ciò in quanto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen., diversamente da quanto sembra ritenere la difesa, non costituisce ipotesi autonoma di reato. Nel caso di specie, pertanto, il reato si sarebbe prescritto, non prima del 26 maggio 2022. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de