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Ordinanza — n. 43937/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43937/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43937/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO SIMONE ALESSANDRO nato a CATANIA il 25/10/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Russo Simone Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto: il primo motivo è afferente al diniego delle attenuanti generiche benché la sentenza impugnata sia al riguardo sorretta da corretta, puntuale, completa e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (pp. 2-3, ove richiamo al fatto che il ricorrente svolgeva la sua illecità attività di spaccio presso la sua abitazione mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, nonché al precedente penale specifico); il secondo motivo, relativo all'applicazione della contestata recidiva, non è stato dedotto in appello, avendo peraltro la Corte territoriale evidenziato in motivazione plurimi elementi idonei a dimostrare la valenza di maggiore pericolosità sociale del reato in questione rispetto ai rilevati precedenti penali, uno dei quali specifico.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43937/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3, ove richiamo al fatto che il ricorrente svolgeva la sua illecità attività di spaccio presso la sua abitazione mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, nonché al precedente penale specifico); il secondo motivo, relativo all'applicazione della contestata recidiva, non è stato dedotto in appello, avendo peraltro la Corte territoriale evidenziato in motivazione plurimi elementi idonei a dimostrare la valenza di maggiore pericolosità sociale del reato in questione rispetto ai rilevati precedenti penali, uno dei quali specifico.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato attenuazione della pena pentito precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO SIMONE ALESSANDRO nato a CATANIA il 25/10/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente STEFANO MOGINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Russo Simone Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto: il primo motivo è afferente al diniego delle attenuanti generiche benché la sentenza impugnata sia al riguardo sorretta da corretta, puntuale, completa e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (pp. 2-3, ove richiamo al fatto che il ricorrente svolgeva la sua illecità attività di spaccio presso la sua abitazione mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, nonché al precedente penale specifico); il secondo motivo, relativo all'applicazione della contestata recidiva, non è stato dedotto in appello, avendo peraltro la Corte territoriale evidenziato in motivazione plurimi elementi idonei a dimostrare la valenza di maggiore pericolosità sociale del reato in questione rispetto ai rilevati precedenti penali, uno dei quali specifico.

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammen