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Ordinanza — n. 43882/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43882/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43882/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO NUNZIO nato a NAPOLI il 16/08/1977 avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOgato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Nunzio De Martino ha proposto impugnazione avverso il decreto di inammissibilità emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino in relazione ad istanza di accertamento della condotta di collaborazione. Detta impugnazione è stata correttamente trasmessa a questo ufficio in quanto qualificata come ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43882/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare deposizione inattendibile allegazioni insufficientemente motivate permesso di promuovere un procedimento penale ricorso all'autorità di vigilanza domanda di ricusazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO NUNZIO nato a NAPOLI il 16/08/1977 avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOgato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Nunzio De Martino ha proposto impugnazione avverso il decreto di inammissibilità emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino in relazione ad istanza di accertamento della condotta di collaborazione. Detta impugnazione è stata correttamente trasmessa a questo ufficio in quanto qualificata come ricorso.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 20