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Ordinanza — n. 43880/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43880/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43880/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONZINO FABIO nato a TARANTO il 31/08/1974 t:Cce avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in composizione monocratica, che dichiarava la penale responsabilità di Fabio Fonzino in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, per avere portato fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo un puntale in ferro con lama di cm.44, e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43880/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente oppone i rilievi sopra indicati assolutamente generici e aspecifici. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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prove fabbricate mancata prova di parzialità deposizione inattendibile censura dell'accertamento dei fatti accertamento insufficiente dei fatti onere della prova

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONZINO FABIO nato a TARANTO il 31/08/1974 t:Cce avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in composizione monocratica, che dichiarava la penale responsabilità di Fabio Fonzino in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, per avere portato fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo un puntale in ferro con lama di cm.44, e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza Fonzino propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione. Il difensore rileva che nel caso di specie gli indizi afferenti alla posizione dell'imputato difettano di gravità, precisione e concordanza ed il fatto di reato non è integrato né dal punto di vista oggettivo né soggettivo. La difesa, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata, a fronte di un appello che si limita a prospettare generici dubbi sulla condotta illecita e ad insistere sulla sussistenza di un fatto di particolare tenuità, rileva che «la lunghezza (ben 44 centimetri di lama) di quella che, in base alle foto in atti, altro non può definirsi che una vera e propria arma, dunque la sua pericolosità, e l'assoluta assenza di plausibili giustificazioni circa le ragioni della detenzione (per giunta occultata sotto il sedile del conducente), non date solo ai verbalizzanti (come si desume dal verbale di sequestro e di sommaria ricostruzione del fatto acquisiti), ma neppure in questa sede (non sapendosi presso chi, esattamente, stesse lavorando all'epoca dei fatti, né, prima ancora, quale funzione lavorativa potesse mai avere la detta arma), devono far ritenere il fatto di non lieve gravità».

A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente oppone i rilievi sopra indicati assolutamente generici e aspecifici. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13