Ordinanza — n. 43879/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONI GIUSEPPE nato a TIVOLI il 06/01/1961 avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento e di detenzione domiciliare generica e per ragioni di salute avanzate nell'interesse di Giuseppe Meloni. Nei confronti di tale ordinanza Meloni, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43879/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 10/08/2021, è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte di Giuseppe Meloni, con firma autenticata dal difensore del medesimo. Tale rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONI GIUSEPPE nato a TIVOLI il 06/01/1961 avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento e di detenzione domiciliare generica e per ragioni di salute avanzate nell'interesse di Giuseppe Meloni. Nei confronti di tale ordinanza Meloni, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 10/08/2021, è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte di Giuseppe Meloni, con firma autenticata dal difensore del medesimo. Tale rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.