Ordinanza — n. 43876/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA MARIO nato a NAPOLI il 03/09/1961 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATAtraterewuisculleparti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Mario Perrella, ammesso alla detenzione domiciliare quale collaboratore di giustizia, ha proposto reclamo personale avverso il provvedimento in data 16.3.2021 del Magistrato di sorveglianza di Macerata di rigetto dell'autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per brevi passeggiate nei giorni festivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43876/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA MARIO nato a NAPOLI il 03/09/1961 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATAtraterewuisculleparti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Mario Perrella, ammesso alla detenzione domiciliare quale collaboratore di giustizia, ha proposto reclamo personale avverso il provvedimento in data 16.3.2021 del Magistrato di sorveglianza di Macerata di rigetto dell'autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per brevi passeggiate nei giorni festivi.
Il suddetto reclamo è stato correttamente trasmesso a questo ufficio, trattandosi di impugnazione avverso provvedimento in materia di modifiche delle modalità di esecuzione di una misura alternativa, e va qualificato come ricorso. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto,' a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2