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Ordinanza — n. 43859/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43859/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43859/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO GIUSEPPE nato a ACIREALE il 13/01/1976 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania, per quanto in questa sede di interesse, ha confermato il riconoscimento della recidiva reiterata applicata dal Tribunale di Catania in relazione all'affermazione di penale responsabilità di Giuseppe Palazzolo e alla condanna del medesimo per i reati di detenzione di arma da sparo con matricola abrasa (e relative munizioni) e di ricettazione dell'arma.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43859/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste aspecificamente sugli stessi rilievi svolti in appello con i quali la Corte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, sollecitando una mera rivalutazione di elementi fattuali in questa sede non consentita (con conseguente riduzione della pena). Il ricorso proposto nell'interesse di Palazzolo deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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azione revocatoria fallimentare azione di responsabilità risarcimento per errore giudiziario esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZOLO GIUSEPPE nato a ACIREALE il 13/01/1976 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania, per quanto in questa sede di interesse, ha confermato il riconoscimento della recidiva reiterata applicata dal Tribunale di Catania in relazione all'affermazione di penale responsabilità di Giuseppe Palazzolo e alla condanna del medesimo per i reati di detenzione di arma da sparo con matricola abrasa (e relative munizioni) e di ricettazione dell'arma.

Avverso tale sentenza Palazzolo ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa si duole che non sia stata esclusa la recidiva contestata come già da sua richiesta in primo grado, in ragione della vetustà dei precedenti penali, risalenti ai 2002 e al 2004, e dell'indulto riconosciuto in relazione alle pene di cui agli stessi. E chiede, alla luce di tali motivi, l'eliminazione della recidiva e la riduzione della pena ad anni due.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e non consentito. Invero, senza dubbio specifica risulta la motivazione della sentenza impugnata sull'impossibilità di escludere la recidiva contestata considerata dal primo Giudice in sede di bilanciamento delle circostanze, ritenendola equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Rileva al riguardo la Corte territoriale che: - non incide su detto giudizio il riconoscimento del beneficio dell'indulto per le precedenti condanne riportate dall'imputato per delitti contro il patrimonio; - «alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata»; - correttamente il primo Giudice in sede di giudizio di bilanciamento teneva conto della contesta recidiva reiterata e dunque della reiterazione dei reati in relazione al fatto-reato in quanto «in considerazione dei precedenti penali dell'imputato per delitti contro il patrimonio, non lontani nel tempo, il nuovo reato commesso dall'imputato può ritenersi indicativo di una maggiore pericolosità sociale dello stesso, costituendo espressione di totale spregio per le regole, i divieti imposti dalla Autorità Giudiziaria, indice idoneo a manifestare una persistente e maggiore capacità a delinquere tale da giustificare la considerazione della circostanza aggravante contestata».

A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste aspecificamente sugli stessi rilievi svolti in appello con i quali la Corte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, sollecitando una mera rivalutazione di elementi fattuali in questa sede non consentita (con conseguente riduzione della pena). Il ricorso proposto nell'interesse di Palazzolo deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro