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Ordinanza — n. 43847/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it was not authorized to practice before higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43847/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's lawyer lacked authorization to practice before higher jurisdictions. Although the lower court had converted the appeal into a cassation petition, the court held that procedural conservation principles cannot override formal requirements for legal representation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed by a lawyer not authorized to practice before higher courts is inadmissible de plano, as the principle of conservation of the means of appeal cannot derogate from formal rules governing different types of appeals.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized lawyer higher courts cassation procedure legal representation de plano rejection court costs inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione ch inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 14, comma 5 ter, T.U.I.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Pescara ha dichiarato Rachid Magri responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, T.U.I. e lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione ch inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119
pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI RACHID nato il 15/09/1971 avverso la sentenza del 17/11/2015 del GIUDICE DI PACE di PESCARA,4ate-,341.444 _ udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Pescara ha dichiarato Rachid Magri responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, T.U.I. e lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

4. Alla dichiarazione ch inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro o S