Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43840/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43840/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43840/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

I ricorsi in esame si dirigono avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., impugnabile in Cassazione, sui punti oggetto di negoziazione, solo per motivi che attengano all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, in parte qua applicabile in giudizio essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa). Sui punti non concordati, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è impugnabile per vizio di motivazione, secondo lo schema generale di cui all'art.606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279348-9), sempre che - con specifico riferimento a statuizioni non adottate - la motivazione fosse esigibile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43840/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi, presentati per motivi non consentiti, devono pertanto essere dichiarato inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione cognizione del ricorso per cassazione revoca della sospensione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
I ricorsi in esame si dirigono avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATTIGUI ADAM nato il 04/07/1998 RJAL YASSINE nato il 12/10/1995 avverso la sentenza dei 11/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi in esame si dirigono avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., impugnabile in Cassazione, sui punti oggetto di negoziazione, solo per motivi che attengano all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, in parte qua applicabile in giudizio essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa). Sui punti non concordati, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è impugnabile per vizio di motivazione, secondo lo schema generale di cui all'art.606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279348-9), sempre che - con specifico riferimento a statuizioni non adottate - la motivazione fosse esigibile.

2. I ricorsi risultano proposti per difetto di motivazione in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena, cui le parti, come dal Collegio verificato, non avevano tuttavia subordinato l'accordo processuale, sicché non è prospettabile alcun difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (né altra ragione di impugnazione, riconducibile al menzionato art. 448, comma 2-bis). Le parti non avevano neppure espressamente rimesso al giudice la decisione in punto di sospensione condizionale, sicché il giudice non era tenuto a motivare al riguardo (arg., a contrario, ex Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694-01; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Gíannellí, Rv. 239180-01; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178-01), restando anche sotto tale aspetto esclusa la possibilità di ricorrere.

3. I ricorsi, presentati per motivi non consentiti, devono pertanto essere dichiarato inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigli re estensore Il Presidente