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Ordinanza — n. 43839/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43839/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43839/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Antonello Barchiesi ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia appositamente nominato, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato, volta ad ottenere, sulle pene concorrenti in espiazione, l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., volto a ricondurle nel limite del quintuplo della pena inflitta per la violazione più grave. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo il contenuto precettivo del menzionato art. 78 e sviluppando un calcolo diretto ad evidenziare l'avvenuto superamento del predetto limite.

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen; Ordinanza — n. 43839/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 78 cod. pen., volto a ricondurle nel limite del quintuplo della pena inflitta per la violazione più grave. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo il contenuto precettivo del menzionato art. 78 e sviluppando un calcolo diretto ad evidenziare l'avvenuto superamento del predetto limite.

Parole chiave

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formazione della pena complessiva esecuzione della pena pena massima commisurazione della pena alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
279182- 01), dal giudice a quo puntualmente osservata, è in tal caso necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi prima dell'inizio della detenzione, con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARCHIESI ANTONELLO nato a ROMA i 04/05/1972 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Conslgliere FRANCESCO CENTOFANTI; N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonello Barchiesi ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia appositamente nominato, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato, volta ad ottenere, sulle pene concorrenti in espiazione, l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., volto a ricondurle nel limite del quintuplo della pena inflitta per la violazione più grave. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo il contenuto precettivo del menzionato art. 78 e sviluppando un calcolo diretto ad evidenziare l'avvenuto superamento del predetto limite.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché esso reitera una contestazione già ineccepibilmente confutata dal provvedimento impugnato, con le cui argomentazioni l'interessato non si confronta minimamente. Nella specie, le pene concorrenti sono parzialmente riferite a reati commessi ad espiazione iniziata, o dopo la sua interruzione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182- 01), dal giudice a quo puntualmente osservata, è in tal caso necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi prima dell'inizio della detenzione, con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. ,pen. e con detrazione dal risultato del r presofferto; e, dall'altro, la parte Oxectentídel cumulo precedente, da sommare, nel rispetto del criterio moderatore, alle pene inflitte per i nuovi reati; e così di seguito, ogniqualvolta intervenga l'indicato elemento di cesura.

Il criterio moderatore non può viceversa, come pretende il ricorrente, operare una sola volta e sull'intera pena cumulata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Cons)f i iere estensore Il Presidente •