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Ordinanza — n. 43836/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43836/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43836/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARCO nato a CERIGNOI.A il 05/09/1976 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione ssiolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; .7 z-z Il ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice di sorveglianza, emessa ai sensi degli art. 666, comma 7, e 678 cod. proc. pen., reiettiva di richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza. Per pacifico orientamento di questa Corte, provvedimenti di tal fatta non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, trattandosi di decisioni interlocutorie, per le quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta e immediata incidenza sulla libertà personale (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De Stefano, Rv. 268549-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634-01; Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Lang, Rv. 232395-01; Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, Di Bari, Rv. 225203-01). Il ricorso, in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, deve essere' dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione ritiro dell'effetto sospensivo sospensione dell'ordine espulsione sospensione della procedura di fallimento opposizione al precetto esecutivo diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARCO nato a CERIGNOI.A il 05/09/1976 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione ssiolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; .7 z-z

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice di sorveglianza, emessa ai sensi degli art. 666, comma 7, e 678 cod. proc. pen., reiettiva di richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza. Per pacifico orientamento di questa Corte, provvedimenti di tal fatta non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, trattandosi di decisioni interlocutorie, per le quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta e immediata incidenza sulla libertà personale (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De Stefano, Rv. 268549-01;

Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634-01; Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Lang, Rv. 232395-01; Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, Di Bari, Rv. 225203-01). Il ricorso, in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, deve essere' dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consig • e estensore Il Presidente France e