Ordinanza — n. 43828/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAugusto Patacchiola ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato, nei suoi confronti, la misura alternativa della semilibertà. Nell'unico articolato motivo, sviluppato in successiva memoria, il ricorrente deduce violazione di legge, per avere il giudice a quo adottato il provvedimento di rigore in base alla sola circostanza della sopravvenuta esecuzione, a carico del condannato, di una detenzione cautelare per altra causa. L'automatismo, posto a base della revoca, violerebbe il principio costituzionale di non colpevolezza, ripreso da svariati Trattati e Carte internazionali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43828/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'unico articolato motivo, sviluppato in successiva memoria, il ricorrente deduce violazione di legge, per avere il giudice a quo adottato il provvedimento di rigore in base alla sola circostanza della sopravvenuta esecuzione, a carico del condannato, di una detenzione cautelare per altra causa. L'automatismo, posto a base della revoca, violerebbe il principio costituzionale di non colpevolezza, ripreso da svariati Trattati e Carte internazionali.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATACCHIOLA AUGUSTO nato a ROMA il 03/04/1961 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udit?, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Augusto Patacchiola ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato, nei suoi confronti, la misura alternativa della semilibertà. Nell'unico articolato motivo, sviluppato in successiva memoria, il ricorrente deduce violazione di legge, per avere il giudice a quo adottato il provvedimento di rigore in base alla sola circostanza della sopravvenuta esecuzione, a carico del condannato, di una detenzione cautelare per altra causa. L'automatismo, posto a base della revoca, violerebbe il principio costituzionale di non colpevolezza, ripreso da svariati Trattati e Carte internazionali.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza non ha dato corso a nessun automatismo, ma ha preso attentamente in esame i fatti oggetto del provvedimento restrittivo sopraggiunto, posteriori all'ammissione al regime di semilibertà, ne ha incidentalmente apprezzato la consistenza indiziaria, oltre alla obiettiva gravità (risultando Patacchiola inserito in una vasta e articolata rete di trafficanti di stupefacenti), e ha ragionevolmente concluso per l'inidoneità del semilibero al trattamento di favore nei suoi riguardi già disposto.
Trattasi di valutazione ineccepibilmente argomentata, nonché aderente al principio di diritto, secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato, senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti - come avvenuto nella specie - la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (da ultimo, Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498- 01).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila curo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consi iere estensore Il P