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Ordinanza — n. 43823/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual allegations regarding non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43823/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for failing to comply with a mandatory street pass, arguing the offense occurred outside municipal jurisdiction and that the administrative order was illegal. The court rejected these claims, noting the area fell within the municipality's territory and that the appeal lacked the specific factual details required to invoke the cause of non-punishment for minor offenses.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be specific; generic complaints regarding the subjective element of a crime or the failure to apply a cause of non-punishment without concrete factual allegations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal cause non-punishment specificity requirements street pass contravention municipal jurisdiction infrazione alle norme della circolazione contrassegno stradale zona pedonale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Pur sussistendo il potere-dovere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, l'art. 129 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in ordine al mancato rilievo officioso della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in ordine al mancato rilievo officioso della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Pur sussistendo il potere-dovere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, l'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli
Sez. 4, n. 40313 del 04/10/2007, Ruggeri
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENNI1TI ANDREA nato a PESCARA il 10/11/1964 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava, in punto di penale responsabilità, la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto Andrea Vennitti colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio), e riduceva la pena inflitta alla misura di un mese di arresto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine al mancato riscontro del richiesto elemento soggettivo del reato, integrato almeno dalla colpa, e all'erronea identificazione dell'elemento oggettivo. Sotto quest'ultimo aspetto, l'imputato, cui era fatto divieto di far rientro nel territorio del Comune di Miglianico, fu sorpreso all'interno di un'area di servizio autostradale che, per definizione, non apparterrebbe ad alcun Ente comunale in grado di esercitarvi la potestà amministrativa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata disapplicazione del provvedimento questorile che imponeva il foglià di via, nonostante la sua illegittimità per eccesso di potere. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in ordine al mancato rilievo officioso della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico quanto alla contestazione inerente l'elemento soggettivo del reato, ed è manifestamente infondato nel resto. Il territorio nazionale è interamente ripartito in circoscrizioni comunali e l'area di servizio autostradale di causa ricade, pacificamente, nel territorio - sia pure extraurbano, come dal giudice a quo esattamente rilevato - del Comune di Miglianico, cui all'imputato era inibito di accedere. Il 'secondo motivo è meramente reiterativo di doglianza già disattesa dal giudice di merito, con argomentazioni perfettamente congrue.

E' stato dalla Corte territoriale esattamente rilevato come il giudizio di pericolosità sociale, giustificativo del foglio di via, si fosse basato su precisi elementi di fatto, indicati dal provvedimento amministrativo, da cui ragionevolmente desumere che Vennitti vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose; in ciò necessariamente arrestandosi il controllo incidentale intestato, in materia, al giudice penale, limitato ai profili di legittimità dell'atto e che non può invaderne il merito (da ultimo, Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649-01).

Il terzo motivo è generico. Pur sussistendo il potere-dovere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, l'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la doglianza relativa al mancato esercizio di tale prerogativa non può risolversi, in sede di legittimità, in una denuncia di mera omissione formale, ma deve contenere necessariamente l'allegazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre, con immediata evidenza, alla declaratoria di proscioglimento (tra le molte, Sez. 4, n. 40313 del 04/10/2007, Ruggeri, Rv. 237784-01).

Il ricorrente richiama indistintamente, allo scopo, il fatto di reato, le sue modalità esecutive, il movente e la personalità dell'imputato, senza alcun approfondimento dei relativi profili, incorrendo le sue censure in un palese difetto di specificità.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Cons