Ordinanza — n. 43822/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: SACCO ANNA nato a COSENZA il 30/09/1974 avverso ro:-dinanza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO/dato av• alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865-01; Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720-01); quest'ultimo può essere sollevato solo dal giudice, dietro eventuale sollecitazione di parte tramite denuncia a lui rivolta (Sez. 1, n. 41218 del 17/05/2018, confl. comp. in proc. Crispino, Rv. 274362-01). • Il ricorso, in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, deve essere. dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: SACCO ANNA nato a COSENZA il 30/09/1974 avverso ro:-dinanza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO/dato av• alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
il 'ricorso in esame si dirige avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarativa della sua incompetenza territoriale a decidere su istanza del Pubblico ministero in materia di revoca della sospensione condizionale e applicazione dell'indulto, con trasmissione dell'istanza medesima al giudice ritenuto competente. Per pacifico orientamento di questa Corte, in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione i provvedimenti con i quali il giudice dichiara la propria incompetenza non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, potendo essi solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803-01;
Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865-01; Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Sanzari, Rv. 249720-01); quest'ultimo può essere sollevato solo dal giudice, dietro eventuale sollecitazione di parte tramite denuncia a lui rivolta (Sez. 1, n. 41218 del 17/05/2018, confl. comp. in proc. Crispino, Rv. 274362-01). • Il ricorso, in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile, deve essere. dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 01/07/2021 Il Consi0-ere estensore Il Presidente Fra ncec