Ordinanza — n. 43821/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto Vlehmet Hysa, già destinatario di oscih avviso orale del Questore, colpevole del n ezrzaz=22= di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (violazione del divieto di possedere e utilizzare apparati radiotrasmittenti) e l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.200 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 43821/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (violazione del divieto di possedere e utilizzare apparati radiotrasmittenti) e l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.200 euro di multa.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSA MEHMET nato il 25/11/1970 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto Vlehmet Hysa, già destinatario di oscih avviso orale del Questore, colpevole del n ezrzaz=22= di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (violazione del divieto di possedere e utilizzare apparati radiotrasmittenti) e l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.200 euro di multa.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo che deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. sotto il profilo dell'eccessività della pena inflitta, alla luce della «portata dei fatti» e delle sue «condizioni personali».
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a quesia Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il ricorso è inammissibile, stante l'evidente natura di puro merito dell'impugnazione proposta, consegnata alle testuali indicazioni, scarne e assertive, sopra trascritte.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Fran