Ordinanza — n. 43819/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPaolo Alessandro Summa ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto le sue istanze di misure alternative alla detenzione, in relazione a titolo (relativo al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente) la cui esecuzione era originariamente in corso in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., successivamente revocato per l'avvenuta reiterazione di condotte trasgressive della stessa indole. Nell'unico motivo il ricorrente deduce travisamento probatorio, contestando le circostanze di fatto poste a base della rilevata protrazione di attività criminose, costategli il diniego delle invocate misure alternative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43819/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 656, comma 10, cod. proc. pen., successivamente revocato per l'avvenuta reiterazione di condotte trasgressive della stessa indole. Nell'unico motivo il ricorrente deduce travisamento probatorio, contestando le circostanze di fatto poste a base della rilevata protrazione di attività criminose, costategli il diniego delle invocate misure alternative.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMMA PAOLO ALESSANDRO nato a VENOSA il 31/07/1986 avverso l'or-dinan7a de l 10/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Paolo Alessandro Summa ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto le sue istanze di misure alternative alla detenzione, in relazione a titolo (relativo al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente) la cui esecuzione era originariamente in corso in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., successivamente revocato per l'avvenuta reiterazione di condotte trasgressive della stessa indole. Nell'unico motivo il ricorrente deduce travisamento probatorio, contestando le circostanze di fatto poste a base della rilevata protrazione di attività criminose, costategli il diniego delle invocate misure alternative.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa. Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché esso in realtà sollecita un'inammissibile rilettura in fatto dell'ordinanza impugnata, i cui apprezzamenti - sorretti da puntuali richiami alle fonti investigative, dalle quali desumere la persistente attività di spaccio di stupefacenti, svolta dal condannato all'interno della sua abitazione - appaiono congruamente motivati e, come tali, risultano palesemente insindacabili in sede di legittimità.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consicliere estensore Il Presidente Franc o C nt